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giovedì 2 giugno 2011

Man At Work

| D.Lgs. 67/2011, lavori usuranti: pubblicato sulla G.U. 108/2011. In vigore dal 26 maggio 2011. Obblighi per lavori in orario notturno o "a catena"| La G.U. n. 108 del 11/05/2011 pubblica il D.Lgs. 67/2011 contenente le disposizioni per il pensionamento anticipato a favore dei lavoratori impiegati in attività usuranti. Scattano nuovi obblighi di comunicazione per il datore di lavoro che impiega lavoratori in orario notturno o in lavorazioni "a catena". La G.U. n. 108 del 11/05/2011 pubblica il D.Lgs. 67/2011 contenente le disposizioni per il pensionamento anticipato a favore dei lavoratori impiegati in attività usuranti. Entra in vigore,dal 26 maggio 2011. Scattano nuovi obblighi di comunicazione per il datore di lavoro che impiega lavoratori in orario notturno o in lavorazioni "a catena". In particolare la nuova normativa riconosce il diritto ad accedere anticipatamente alla pensione ai lavoratori che hanno svolto (per almeno sette degli ultimi dieci anni e, a partire dal 2018, per almeno metà della vita lavorativa) alcune attività lavorative specifiche: - lavori in galleria, lavori nelle cave (ad alte temperature) - lavorazione del vetro, addetti alla catena di montaggio, conducenti di autobus e pullman turistici. Sono ammessi al beneficio anche i lavoratori notturni, a condizione che abbiano svolto lavoro notturno per almeno 64 notti l'anno (che diventano 78 per chi matura i requisiti pensionistici tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009). Inoltre: - il datore di lavoro deve comunicare con cadenza annuale ed esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b). - il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo in argomento. E' considerato, a questi fini: - lavoratore a turni: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni; - periodo notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo fra mezzanotte e le cinque del mattino; - lavoratori notturni: i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009; Al di fuori di questi casi sono considerati tali i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Lavori usuranti e pensionamento, pubblicato l’atteso decreto

È stato pubblicato l’11 maggio in Gazzetta ufficiale il “Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 201, n. 183″. Il provvedimento è stato accolto con soddisfazione da tutto il mondo del lavoro per il significativo apporto di maggiore tutela dei lavoratori. La nuova disposizione, alla cui elaborazione si sono dedicati oltre trent’anni di dibattito politico e sindacale, riconosce il valore del lavoro manuale e, prevedendo il beneficio dell’anticipazione fino a tre anni del collocamento in pensione, si pone in difesa di chi svolge lavori particolarmente pesanti e pericolosi. Tra le attività riconosciute ai fini dell’agevolazione prevista dal decreto legislativo, figurano il lavoro in spazi angusti, cave, casseformi, etc. Potranno beneficiare delle agevolazioni anche i dipendenti addetti alle linee di catena* e i conducenti di mezzi per il trasporto di persone (che devono avere almeno nove posti). Anche il lavoro notturno è considerato usurante a condizione che sia organizzato in turni (almeno sei ore comprensive della fascia tra la mezzanotte e le cinque del mattino) per almeno 64 notti l’anno. Questo, per i lavoratori in possesso dei requisiti a far luogo dal 1° gennaio 2009, ma il numero delle notti/anno diventa 78 per chi matura i requisiti pensionistici tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009. Viene considerato usurante anche il lavoro svolto in modo ordinario in periodo notturno, che deve essere di almeno tre ore. Per usufruire delle nuove disposizioni occorrerà attendere il 2013 e saranno sempre richiesti almeno 35 anni di contributi. Inoltre, per ottenere l’assegno di pensione occorrerà attendere la finestra prevista al momento di maturazione dei requisiti, tenendo conto che l’età sarà adeguata all’aumentare dell’aspettativa di vita. Di seguito, alcune particolarità della norma. Il lavoro usurante deve essere svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci, ma a partire dal 2018, per almeno la metà della vita lavorativa; chi avrà maturato o raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre, dovrà presentate la domanda del beneficio entro il 30 settembre; a regime, le domande andranno inviate entro il 1° marzo dell’anno in cui il lavoratore avrà raggiunto i requisiti; se i requisiti saranno maturati entro il 31 dicembre 2011, la domanda del beneficio dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2011; il lavoratore che consegua i requisiti tra il 1° luglio del 2008 e il 30 giugno del 2009, deve avere un’età minima di 57 anni e 35 anni di contributi. Per chi, invece, matura i requisiti tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, servono 57 anni di età anagrafica (la quota età+anzianità scende a 93); per gli anni 2010, 2011 e 2012 ci sarà un aumento crescente dello sconto sia sull’età anagrafica che sulla quota, con il risultato di mantenere inalterata, per questo triennio, l’età minima richiesta di 57 anni e il valore della quota 94. A chi e come si presenta la domanda dei benefici della nuova legge? Il lavoratore deve presentare la domanda al proprio ente previdenziale, allegando gli elementi di prova necessari ad attestare lo svolgimento di lavoro usurante. La norma prescrive la necessità di esibire elementi di prova con data certa e stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di collaborare alla formazione di questa prova. * Qui sotto sono elencate le lavorazioni in imprese con processo produttivo in serie. Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti; lavorazione e trasformazione delle sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti; macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; costruzione di autoveicoli e di rimorchi; apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; elettrodomestici; altri strumenti ed apparecchi; confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.